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Costruzioni: la decennale postuma, come e quando

Costruzioni: la decennale postuma, come e quando - PCA Consultative Brokers
Costruzioni: la decennale postuma, come e quando - PCA Consultative Brokers

Fornire consulenza strategica per trovare le soluzioni assicurative più efficaci e convenienti: con questa vision, come società di brokeraggio focalizzata sulle grandi aziende e sui mercati internazionali, siamo in grado di offrire continuamente ai nostri clienti servizi innovativi ed esclusivi, per trasformare il rischio da momento di crisi ad opportunità di crescita.

Per centrare questo obiettivo PCA non sfrutta soltanto l’innovazione delle tecnologie; è il capitale umano che porta nuove energie e crea un’innovazione più forte. Ecco la nostra scelta strategica: raccogliere e valorizzare nuove energie – e la sorgente migliore di energia sono i giovani.

In questo articolo la nostra Anna Revetto, Account Engineering, analizza nel dettaglio la Decennale Postuma per il campo delle costruzioni, presentandone pro e contro.

UNA SITUAZIONE NON FACILE

Nonostante per gli appaltatori la stipula di una polizza Decennale Postuma (per brevità di seguito D.P.) sia obbligatoria per legge – e quasi sempre anche per contratto -, negli ultimi anni si è riscontrata una certa resistenza da parte delle Compagnie al rilascio di questo genere di garanzia.

Non solo: vi è infatti anche una forte discrepanza tra quanto richiesto dalla legge e dai contratti e quanto offerto dai prodotti presenti sul mercato assicurativo.

COS’È?

L’esigenza di stipulare una polizza D.P. nasce principalmente dal disposto dell’articolo 1669 del Codice Civile.

Questo prevede che quando si tratta di “cose immobili destinate per loro natura a lunga durata”, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera presenta gravi difetti costruttivi che possano comprometterne in misura totale o parziale la stabilità, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa.

È doveroso osservare fin da subito dunque, che ciò che deve essere garantito non è l’opera in sé, bensì proprio la responsabilità (decennale) del costruttore.

Immaginiamo ora di avere un edificio di nuova costruzione, pronto per essere consegnato al committente o ai futuri fruitori.

Ammettendo pure che l’opera sia stata realizzata in piena conformità al progetto, con i migliori materiali e a “regola d’arte”, restano comunque da considerare moltissimi aspetti, come ad esempio il naturale assestamento, e tutti quei fattori che non possono essere previsti, se non in minima parte e con larga approssimazione.

Secondo alcuni studi l’andamento del rischio negli anni successivi alla realizzazione di un’opera è simile a una curva Gaussiana inversa: è massimo durante i primi due anni, diminuisce nel periodo “centrale”, per poi tornare massimo negli ultimi due anni.

Anche se più probabile, non è cosa certa dunque che questi “gravi difetti” di cui il costruttore potrebbe essere ritenuto responsabile, si manifestino nei primi anni successivi alla consegna del bene.

A questo punto, diventa complesso tutelare l’interesse del committente sul lungo periodo e anche nel caso di fallimento e/o cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore o dell’impresa costruttrice: questi ultimi sono infatti a loro volta soggetti a variabili economiche che – ironicamente – possono comprometterne irrimediabilmente la stabilità e l’esistenza stessa.

CHI LA ESIGE

Bisogna aggiungere, che non si tratta soltanto di un “capriccio” di chi investe: il bisogno di garantire l’applicazione del disposto di cui all’art. 1669, l’ha resa un vero e proprio obbligo di legge.

È infatti obbligatoria:

  • Per lavori pubblici[1] di valore doppio alla soglia definita all’art. 35[2] del Codice Appalti, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (comunque entro 12 mesi dalla data di fine attività)
  • Tra privati, per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210 entrata in vigore del decreto: 21-7-2005[3] e per immobili già in essere.

 

PERCHÉ NO?

Come abbiamo anticipato, esistono diverse problematiche che rendono molto complesso soddisfare le norme di legge, il disposto dell’art. 1669 e le esigenze contrattuali dei Committenti.

Queste si manifestano soprattutto nel momento del dialogo con le Compagnie. Perché?

  1. Tra il dire e il fare…

In primo luogo, secondo la giurisprudenza attuale[4], i “gravi difetti” di cui si parla nell’articolo affinché sia fatta valere la responsabilità decennale dell’appaltatore, sono tutti quelli che impediscono il pieno utilizzo del bene secondo destino, anche se non comportano nell’immediato la rovina dell’opera.

Di contro, le polizze DP reperibili sul mercato, sono prodotti a rischi nominati e che garantiscono solo per una porzione della responsabilità dell’appaltatore: quella per le parti strutturali del bene, “destinate a lunga durata”.

E tutti quegli elementi come l’involucro, l’impermeabilizzazione delle coperture, le pavimentazioni e i rivestimenti interni ed esterni, che sono essenziali per la fruibilità di un’opera, pur non facendo propriamente parte della struttura?

Per queste parti, esistono, sì, delle estensioni di garanzia accessorie che possono essere richieste alle compagnie, ma che operano solamente dal 2° al 10° anno – ammesso che vengano rilasciate!

Il rischio, dunque, è di trovarsi come appaltatore a dover fronteggiare sia una inadempienza contrattuale, per l’impossibilità di reperire una garanzia decennale ai sensi della legge, sia un importante scoperto assicurativo.

  1. Il tempo è denaro

Non bisogna poi sottovalutare un aspetto fondamentale: dieci anni sono un periodo di tempo lunghissimo!

Se è vero che alcuni vizi palesi possono manifestarsi immediatamente, altri devono passare alla prova del tempo e di un certo grado di assestamento per rendersi evidenti.

È semplice capire perché le compagnie non desiderino restare nel dubbio di ricevere sorprese sgradite per ben dieci anni!

  1. Già fatto?!

Molto spesso, non è possibile trovare un punto di incontro quando la polizza DP è stipulata successivamente e indipendentemente da una polizza CAR a garanzia del periodo di effettiva costruzione dell’opera.

Nella maggior parte dei casi, infatti, la polizza D.P. stessa prevede che durante la costruzione del bene che si andrà a garantire, venga effettuato il cosiddetto Controllo Tecnico in corso d’opera: una serie di sopralluoghi, test e collaudi, svolti da un organo accreditato e con costi a carico dell’appaltatore, volti a garantire che i lavori siano stati svolti a regola d’arte e con materiali idonei.

In assenza di questo, le compagnie naturalmente “non si fidano” a rilasciare polizze D.P.

L’articolo 1669, poi, non fa riferimento solo alle costruzioni ex novo, ma anche a riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri e simili, che possono rovinare o presentare evidente pericolo di rovina, tanto nella porzione riparata o modificata, quanto in quella preesistente che ne risulti altrimenti coinvolta per ragioni di statica.

Per tali interventi è davvero complesso riuscire a ottenere una garanzia DP completa ed efficiente, in quanto è molto difficile – ove non impossibile -, individuare quelle parti di intervento da ritenersi “strutturali”, dunque oggetto primario della copertura.

LA SOLUZIONE

Indubbiamente è essenziale conoscere molto bene la legislazione di riferimento e saper comprendere fin da subito quando e se sia obbligatorio preoccuparsi di reperire una polizza D.P.

Successivamente, sarà necessario verificare che le richieste assicurative della committenza siano in linea con i prodotti presenti sul mercato e quale di questi sia il migliore in base all’esigenza.

In conclusione, il consiglio è sempre quello di affidarsi fin dalle prime fasi di progetto a un servizio di consulenza attento e scrupoloso come quello di PCA Consultative Broker, che sia in grado in primo luogo di valutare quali siano effettivamente i rischi corsi durante la realizzazione della propria opera e analizzare le possibili criticità contrattuali; in secondo luogo di predisporre tutte le garanzie necessarie e richieste, al fine di minimizzare la possibilità di eventuali perdite.

 

Anche in questo contesto le assicurazioni svolgono un ruolo strategico che copre l’intero spettro delle attività, dall’analisi iniziale fino all’ottimizzazione delle coperture, per fornire un continuo valore aggiunto ai clienti.

Per conoscere in dettaglio la nostra consulenza strategica e i nostri servizi innovativi sul settore costruzioni, sempre aggiornati anche grazie alla nostra partecipazione ad eventi internazionali di primo piano, potete contattare Gabriele Stella, Responsabile Engineering Italia (gabriele.stella@pcabroker.com) https://www.pcabroker.com/team-engineering/

Vi invitiamo anche a consultare la nostra presentazione: link di download

Siamo sempre a vostra disposizione per una valutazione preventiva del rischio della vostra azienda: basta contattarci.

Grazie per l’attenzione!

 

[1] Ex art. 103 del D.lgs 50/2016.

[2] Pari a € 10.450.000,00. Cfr. art. 35 del Codice Appalti.

[3] Cfr. art. 4 del D.lgs. n. 122 del 20 giugno 2005

[4] Cfr. per esempio l’ordinanza n. 1423/2019 della Corte di Cassazione.

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