Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Covid–19: malattia o infortunio? Il nostro approfondimento

Covid–19 malattia o infortunio Il nostro approfondimento - PCA Consultative Broker
Covid–19 malattia o infortunio Il nostro approfondimento - PCA Consultative Broker

COVID-19 – CORONA VIRUS E LE INNUMEROVOLI VARIANTI

Il mondo delle assicurazioni e specialmente PCA hanno fatto dell’innovazione l’asse fondamentale del proprio sviluppo, da locale a nazionale e poi internazionale. Dunque è strategico seguire e captare l’evoluzione della realtà in atto per individuare incertezze, criticità ma anche opportunità – e questa lo facciamo con la nostra collega Monica Paglia, Head of Employee Benefits.

Nonostante siano passati due anni dallo scoppio della pandemia, il Covid-19 è ancora una tematica molto complessa e attuale ovunque. Il nostro Ufficio Employee Benefits ha sempre lavorato cercando di reperire informazioni aggiornate e relative sentenze in merito, che chiarissero sostanzialmente quello che tutti si chiedono in ambito assicurativo: il COVID-19 è una malattia o un infortunio?

Vi illustriamo il risultato dei nostri approfondimenti.

La pandemia Covid-19 ha avuto importanti ripercussioni anche nel mondo assicurativo, soprattutto in materia di interpretazione delle polizze infortuni stipulate su base volontaria. Nelle aule di giustizia è infatti arrivato il contenzioso circa il diritto degli eredi dell’assicurato che abbia contratto l’infezione da Covid-19 e sia deceduto, ad avere l’indennizzo in forza di una polizza infortuni.

LE NORME

La legislazione dell’emergenza si è occupata di questo tema sul fronte “pubblico” delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dell’Inail. L’articolo 42 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”) ha infatti stabilito che i casi accertati di infezione da Covid-19, in occasione di lavoro, sono qualificabili come infortuni ai fini Inail.

Una norma simile non è stata stabilita per le assicurazioni private. Così, per questo settore, una parte dei commentatori ha argomentato che l’infezione da Covid-19, essendo una malattia infettiva virale, non sia un evento di natura violenta e pertanto non possa qualificarsi come infortunio. Un’altra parte però ha ritenuto l’infezione da Covid-19 inquadrabile nella definizione di infortunio anche nell’ambito delle assicurazioni private in quanto evento violento, fortuito ed esterno.

L’ORIENTAMENTO PREVALENTE

La questione è entrata nelle aule giudiziarie, dove l’orientamento prevalente che si sta formando afferma che l’infezione da Covid-19 deve ritenersi, anche «nel comune sentire sociale», una malattia e, pertanto, non possa determinare il sorgere di alcun diritto di indennizzo nell’ambito di una polizza infortuni (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021, giudice Mari, Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022, giudice Parziale, Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022, giudice Ria).

In particolare, i giudici ricordano la definizione di infortunio contenuta nelle polizze, come «l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili».

I giudici fondano quindi il loro ragionamento sull’assenza di causa violenta che, invece, è tratto distintivo dell’infortunio. Ciò induce a escludere che il contagio in sé possa essere qualificato come infortunio, poiché altrimenti «si perverrebbe alla conclusione che la contrazione di qualunque malattia virale in qualunque circostanza costituisca un infortunio rientrante nel rischio coperto dalla polizza-infortuni» (Tribunale di Pesaro, ordinanza 690/2021).

Quanto al principio stabilito dall’articolo 42 del decreto “Cura Italia”, i giudici ritengono che, siccome la norma fa esclusivo riferimento alle assicurazioni sociali, non sia proprio per tale ragione estensibile alle assicurazioni private.

LE DECISIONI DEI GIUDICI

  1. Manca la causa violenta

«Nel comune sentire sociale il Covid-19 è considerato una malattia (…). In sé, non è dunque un infortunio, ma una malattia (…). Non può sostenersi che la contrazione del virus sia avvenuta in circostanze tali da configurare un infortunio. Non risulta che ci sia stato un fatto traumatico, violento ed esterno – nel senso inteso ai termini di polizza, corrispondente alla concezione di “infortunio” comunemente intesa – in occasione del quale (…) abbia contratto il virus». Tribunale di Pesaro, ordinanza 690 del 15 giugno 2021

  1. Contagio «casuale»

«La malattia non è considerata dalla polizza equiparata all’infortunio, ma è presa in considerazione solo nel caso che sia causalmente conseguente all’infortunio e determini la morte come conseguenza dello stesso. (…) Si deve, quindi, escludere che possa rientrare nel concetto di infortunio la malattia infettiva contratta casualmente». Tribunale di Roma, sentenza del 30 gennaio 2022

  1. Gli effetti per le compagnie

«La maggiore criticità di tale interpretazione (quella che ritiene l’infezione da Covid-19 come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, ndr) è che essa consentirebbe tuttavia di estendere la nozione di infortunio a qualsiasi tipo di infezione, vanificando la distinzione invalsa nella pratica assicurativa». Tribunale di Pescara, sentenza del 22 marzo 2022

CONCLUSIONI

Il quadro normativo ha un impatto diretto sull’operatività quotidiana delle aziende così come sulla loro capacità previsionale e strategica. Una consulenza specializzata come quella offerta da PCA aiuta a chiarire in maniera più specifica ed approfondita la ripercussione in ambito assicurativo dell’infezione causata da Covid-19.

    I give my consent for the purposes set out in point 2 of the Informative made to users of the website contact form