Nel trasporto delle merci non è fondamentale solo la movimentazione, ma anche la sicurezza e l’integrità delle merci. Innumerevoli fattori possono compromettere un singolo prodotto così come intere spedizioni. Cosa succede in questi casi? A questa domanda risponde il nuovo articolo prodotto dalla “next generation” degli employees di PCA – questa volta rappresentata da Riccardo Ricci, Claims Account.
Il sinistro, quale fatto accidentale per definizione, può ripercuotersi in modo significativo sulla redditività aziendale e, nei casi più gravi, anche sulla sopravvivenza dell’azienda stessa.
Per tale motivo, anche nel settore del trasporto merci, l’evento sinistroso costituisce una eventualità a cui occorre reagire tempestivamente, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali vigenti.
COSA DICE LA LEGGE
- In primo luogo, grava sull’Assicurato (sia esso un vettore, uno spedizioniere, ecc.) l’onere, di cui all’Art. 1914 del Codice Civile, richiamato anche nei contratti assicurativi, di “fare quanto possibile per evitare o limitare il danno”; in questo contesto si inseriscono le c.d. spese di salvataggio, ovvero tutte quelle attività i cui costi, purché non inconsideratamente sostenuti, consentirebbero una diminuzione del danno con conseguenti benefici anche per l’Assicuratore, e che, nel medesimo disposto, vengono posti a carico dell’Assicuratore stesso.
- Un ulteriore principio previsto dal Codice Civile (Art. 1913) pone a carico dell’Assicurato l’onere di denunciare tempestivamente (eventualmente tramite il proprio Broker) il fatto agli assicuratori, il quale svolge la funzione di porre quest’ultimi in grado di accertare, senza pregiudizio derivante da ritardo, le cause del sinistro e la relativa entità prima che possano risultare non più visibili le eventuali tracce. Il rispetto di quanto sopra, tout court, risulta fondamentale qualora si verifichi un sinistro durante il trasporto ed assume, se possibile, ancor più rilievo in caso di danni gravi alla merce ove quest’ultima sia costituita, ad esempio, da componenti meccanici di precisione o merce deperibile.
- L’inadempimento, doloso, degli obblighi di cui Artt. 1913-1914 potrebbe comportare anche la perdita del diritto all’indennità; qualora, invece, l’Assicurato ometta colposamente di adempiere tali obbligazioni, l’indennità verrebbe proporzionalmente ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall’Assicuratore.
IL DANNO OCCULTO
Tra le fattispecie che possono comportare un maggior impatto sulla gestione e sulla liquidazione del sinistro in ambito trasporti, e conseguentemente sulla redditività dell’azienda, riveste primaria importanza il c.d. danno occulto, ovvero quella situazione in cui, alla consegna della merce, l’imballo risulti integro ma soltanto dopo l’apertura del collo vengano riscontrati danni o mancanza (parziale o totale) del contenuto.
Spesso succede che, soprattutto in quelle situazioni in cui il container completo venga inoltrato al magazzino del ricevitore in status FCL (full container loaded – ovvero il caricatore ed il ricevitore curano rispettivamente riempimento e svuotamento del contenitore, che può trasportare una o più partite intere di merce), emerga una perdita o un’avaria della merce all’apertura da parte del destinatario del contenitore, ancorché lo stesso risulti chiuso con sigillo numerato ed intatto.
Nel corso della nostra pluriennale attività professionale, abbiamo esaminato tale fattispecie rilevandone una maggior casistica tra i prodotti alla rinfusa trasportati in cisterna/tank, tra le merci il cui trasferimento prevede una fase di giacenza in corso di transito all’interno di centri logistici, in attesa del successivo inoltro al destinatario – situazione strettamente connessa allo sviluppo dell’e-commerce, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni- e tra i prodotti alimentari nell’ambito della GDO (significativo a riguardo un caso affrontato in passato di prodotti dolciari confezionati oggetto di furto trasportati all’interno di un contenitore e sostituiti dagli autori del furto con “cisternette d’acqua” – c.d. IBC – poste nella parte anteriore del contenitore per simulare il peso della merce asportata).
INFORMAZIONI E CONSULENZA, IL VERO SCUDO PROTETTIVO
In aggiunta ai principi generali sopra evidenziati, al fine di non compromettere la gestione dell’evento dannoso, risulta fondamentale avere conoscenza dettagliata, avvalendosi eventualmente dell’ausilio di un consulente, delle tempistiche per la formalizzazione del reclamo da parte del Ricevitore in presenza di danno non apparente, di cui forniamo di seguito un quadro riepilogativo:
- 7 giorni dalla consegna ove si tratti di spedizione terreste in regime CMR (Art. 30 della Convenzione CMR)
- 8 giorni qualora si tratti di tratta terrestre nazionale (Art. 1698 del Codice Civile)
- 3 giorni per tratta marittima internazionale (Art. 3 comma 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 Agosto 1924 e successivi protocolli)
- 3 giorni in caso di tratta marittima nazionale (Art. 435 del Codice della Navigazione);
- 14 giorni nel trasporto aereo (Art. 31 della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 e successive ratifiche).
Per ultimo, ma non per importanza, evidenziamo l’onere di preservare il diritto alla rivalsa degli Assicuratori nei confronti di terzi responsabili, che si concretizza nell’invio di una comunicazione formale di responsabilizzazione a mezzo raccomandata o Pec, e di provvedere all’interruzione dei termini di prescrizione/decadenza in ottemperanza a quanto disposto dalle normative nazionali ed internazionali per ciascuna modalità di trasporto.
PCA si è dotata di una struttura centralizzata dedicata alla gestione dei sinistri, che, sulla scorta di una profonda conoscenza della materia assicurativa e delle singole attività dei propri Clienti, ha l’obiettivo di fornire la massima assistenza tecnica e giuridica per ottenere alle società un risarcimento celere ed equo. Potete compilare la form qui sotto per richiedere informazioni.
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