In estrema sintesi il “Superbonus 110%” è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere le abitazioni più efficienti e più sicure. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.
Ecco i dettagli spiegati dal nostro collega Marco Bensi, Engineering Account e appartenente ai giovani della “next-generation” di PCA Consultative Broker.
IL QUADRO NORMATIVO
Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, hanno introdotto il Superbonus.
Trattasi di un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione fiscale spettante ai soggetti beneficiari per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe, per determinati interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e la sicurezza sismica (c.d. Sismabonus) degli edifici.
Gli interventi principali, definiti “trainanti”, beneficiano direttamente di tale detrazione e sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
- interventi antisismici.
Possono inoltre accedere al Superbonus 110% i lavori indicati come “trainati” (interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche), solo se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali sopra riportati.
LE IMPRESE EDILI E LE SOLUZIONI ASSICURATIVE DEDICATE
La ratio di tali incentivi è quella di avviare un processo strutturato di rigenerazione urbana al fine di migliorare il patrimonio edilizio esistente. Tale norma, oltre a costituire un vantaggio per i soggetti che possono accedervi, rappresenta un’opportunità concreta di rilancio per l’economia e, in particolare, per il settore delle costruzioni.
In un periodo storico segnato da un forte rallentamento del ciclo economico, in cui le strutture finanziarie dei costruttori già particolarmente fragili sono state ulteriormente compromesse dalla pandemia da Covid-19, risulta di fondamentale importanza assicurarsi contro i rischi, sia durante la fase di esecuzione delle opere (incendio, eventi naturali, difetti di esecuzione) sia nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori.
Negli appalti tra privati, le piccole e medie imprese sovente sottovalutano l’importanza dell’assicurazione di cantiere (polizza C.A.R.), in quanto, a differenza degli appalti pubblici, non obbligatoria per legge. Tale scelta non tiene in considerazione che la diretta e rapida liquidazione di un eventuale danno può fare la differenza ed essere addirittura di vitale importanza per la propria attività.
Con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica e di riduzione della vulnerabilità sismica, diverse sono le soluzioni assicurative reperibili sul mercato:
- Polizza C.A.R. (Contractor’s All Risks) / E.A.R. (Erection All Risks) atta a tutelare l’impresa da tutti i danni materiali e diretti, salvo quelli espressamente esclusi, che l’opera potrebbe subire durante l’esecuzione dei lavori. Tale copertura è indicata per i lavori rientranti nell’Ecobonus e nel Sismabonus. La polizza E.A.R. verrà stipulata qualora si realizzi la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e pertanto prevalga la parte di opere impiantistiche rispetto a quella edile.
- Polizza garanzia di fornitura, normalmente contratta al termine della polizza E.A.R., copre i danni materiali e diretti agli impianti realizzati a nuovo, causati da errori di progetto, di calcolo, vizi di materiali, difetti di fusione, errori di montaggio e/o di fabbricazione. Nell’ambito di applicazione dell’Ecobonus, la copertura si presta a garantire gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per un periodo di due anni dal loro completamento.
- Polizza rimpiazzo e posa in opera risarcisce, nei dieci anni successivi al termine dei lavori, i danni da errata posa in opera o da difetto dei materiali impiegati e può essere prestata per gli interventi di realizzazione del cappotto termico e/o di impermeabilizzazioni delle coperture previsti dall’Ecobonus.
- Polizza decennale postuma interviene a copertura dei danni per rovina totale o parziale e gravi difetti costruttivi alle opere realizzate e ha una durata pari a dieci anni successivi al termine dei lavori. La polizza è prestabile solo in ambito Sismabonus, in quanto la condizione necessaria per la fattibilità di tale copertura è la realizzazione a nuovo di opere strutturali destinate per propria natura a lunga durata.
In conclusione, l’introduzione del Superbonus può essere il motore in grado di far ripartire il mondo delle costruzioni, richiamando al contempo i protagonisti di questa ripresa alla consapevolezza che il loro investimento di energie e risorse può essere tutelato da un piano generale di prevenzione dei rischi e di sviluppo della cultura assicurativa.
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