Più formazione e consulenza per gli intermediari assicurativi
Intermediari assicurativi e responsabilità civile. Rapporto Annuale 2017 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA). Oltre che sull’attività del Centro studi (il primo in Italia esclusivamente dedicato alla responsabilità civile professionale di agenti e broker), il Rapporto annuale presentato a Roma fa il punto sull’evoluzione dei rischi con ampi riferimenti alla casistica dei sinistri e alle sentenze della magistratura.
GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Scopo del CESIA è comprendere le norme che regolano le attività di intermediazione assicurativa e analizzare l’applicazione dal punto di vista operativo, a supporto degli operatori professionali assicurativi. Nel suo primo anno di lavoro il CESIA si è focalizzato su tre temi principali indicati dai rappresentanti degli intermediari come i più importanti da approfondire:
- Adeguatezza, intesa come il risultato delle attività volte a mettere a disposizione del cliente, per tutta la durata della relazione, il valore aggiunto derivante dalla consulenza personalizzata fornita dall’intermediario professionale.
- Infedeltà dei collaboratori, distinguendo i casi in cui un collaboratore causa un pregiudizio patrimoniale all’intermediario per conto del quale opera senza coinvolgere terze parti, da quelli in cui vengono coinvolti dei terzi che subiscono un danno patrimoniale a seguito della condotta fraudolenta posta in essere dal collaboratore dell’intermediario.
- Collaborazione fra gli intermediari
L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
La figura dell’intermediario assicurativo e la relativa attività trovano la propria disciplina nel Codice delle Assicurazioni Private. Ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 209 del 2005, è intermediario assicurativo colui che svolge l’attività consistente nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
L’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario non è riconducibile alla nozione di intermediazione assicurativa, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Il Codice delle Assicurazioni private all’articolo 183 detta delle rigorose regole di comportamento che gli intermediari assicurativi devono osservare nei rapporti con i contraenti. In particolare, è sottolineato l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati e l’obbligo di acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.
Attualmente l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di fornire consiglio e consulenza nei confronti del cliente. Tale obbligo si sostanzia nel fornire al cliente tutte le informazioni necessarie ad una completa comprensione del contratto tenendo una condotta conforme ai principi di correttezza, di trasparenza e di diligenza nell’interesse esclusivo del cliente. Lo scambio di dati e notizie non può limitarsi al momento costitutivo del rapporto, ma deve essere continua.
Ecco dunque che sull’intermediario assicurativo grava l’“obbligo di consiglio e di consulenza” nei confronti del cliente; il non corretto assolvimento di quest’obbligo sta determinando una crescita del contenzioso degli intermediari.
Infatti oggi l’intermediario assicurativo è chiamato a un ruolo nuovo, quello di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie ad una completa comprensione del contratto tenendo una condotta improntata sui principi di correttezza, trasparenza e diligenza nell’interesse esclusivo del cliente, abbattendo ove possibile l’“asimmetria informativa”. E’ proprio questa asimmetria informativa la causa potenzialmente scatenante il contenzioso per inosservanza dell’”obbligo di consiglio”.
In Italia la tendenza prevalente della giurisprudenza è di qualificare questa inosservanza come responsabilità da inadempimento contrattuale, che soggiace a regole più gravose rispetto a quelle da fatto illecito; è quindi facile prevedere un ulteriore aumento del contenzioso e dei relativi costi e, come già accaduto per altre professioni, gli attuali massimali potrebbero rivelarsi insufficienti.
I PRINCIPALI SINISTRI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
L’inosservanza dell’obbligo d’informazione e consulenza è all’origine del 22% dei sinistri di responsabilità civile degli intermediari assicurativi e pesi il 35% sul totale delle richieste di risarcimento pervenute in Italia nel periodo 2014-2017 a CGPA Europe, la compagnia assicurativa specializzata nella responsabilità civile degli intermediari assicurativi. Il difetto d’informazione e consulenza risulta essere l’unica causa di sinistro in decisa crescita.
I dati sui sinistri denunciati e le richieste di risarcimento raccolti in Italia da CGPA Europe nel quadriennio 2014-2017 indicano il primato degli errori amministrativi e di gestione (59,5%) seguiti dal mancato assolvimento dell’obbligo d’informazione e consulenza (22%) e dall’infedeltà dei collaboratori con danni all’agenzia (12,7%). Se però l’analisi si estende alle richieste di risarcimento, il mancato assolvimento dell’obbligo d’informazione e consulenza pesa per il 35% precedendo gli errori amministrativi e di gestione (34%) e l’infedeltà dei collaboratori con danni a terzi (24%).
“Stiamo assistendo, anche in Italia, a un’evidente evoluzione del ruolo esercitato dagli intermediari e a una crescita delle attese degli assicurati”, ha dichiarato Lorenzo Sapigni, Rappresentante Generale per l’Italia di CGPA Europe. “Agli intermediari si chiedono capacità di leggere i bisogni individuali, proporre soluzioni coerenti e, soprattutto, affiancamento al cliente lungo la durata del contratto. È un ruolo di consulente a tutto tondo che implica un attento lavoro di prevenzione del rischio di responsabilità civile”.