Prosegue il ciclo di articoli firmati direttamente dai nostri esperti – questa volta da Alessandro Maranzana, Account Property – Liability & International Account.
Le polizze assicurative per la Responsabilità Civile Sanitaria a copertura della cosiddetta Medical Malpractice (MedMal) sono ormai da anni nell’occhio del ciclone anche a causa di un contesto sociale che vede medici e strutture sanitarie sempre più spesso coinvolti in richieste di risarcimento e dove il tasso di litigiosità di settore cresce del 300% l’anno.
La cosiddetta “medicina difensiva” – cioè quando il medico prende decisioni basandosi maggiormente sulle possibili conseguenze giudiziarie piuttosto che sulle effettive necessità del paziente – ha raggiunto i massimi storici ed è cresciuto enormemente anche il numero di sinistri con risarcimenti importanti.
In questo contesto diventava difficile dotarsi di una copertura assicurativa in quanto i costi erano diventati insostenibili. In alcuni casi addirittura non vi era nessuna Compagnia Assicurativa di primario standing che fosse disposta ad assicurare tali rischi.
LA LEGGE GELLI-BIANCO
Per provare a sanare questa situazione, nel 2017 è stata approvata la legge 8 marzo 2017, n. 24, più conosciuta come legge “Gelli” o legge “Gelli-Bianco”, dal nome dei due parlamentari che hanno presentato il relativo disegno che, in estrema sintesi, ha l’obiettivo di innovare la materia della sicurezza in sanità e, soprattutto, della responsabilità professionale medica.
La Legge Gelli, infatti introduce una responsabilità medica in base al ruolo svolto dal sanitario:
- se il medico è dipendente di una struttura sanitaria, si avrà una responsabilità extracontrattuale
- se il medico interviene come libero professionista, la sua responsabilità sarà contrattuale
La struttura sanitaria è comunque sempre soggetta a responsabilità contrattuale.
In virtù di questo possiamo dire che i soggetti veramente interessati dalla nuova disciplina sono – in fin dei conti – i singoli operatori sanitari, che vedono fortemente ridimensionata la propria sfera di responsabilità avendo scoraggiato l’azione civile contro il singolo e che quindi possono dedicarsi al loro impegno con maggior serenità, senza quei timori che portano alla medicina difensiva di cui sopra.
La responsabilità del medico, infatti, ha assunto natura extracontrattuale, perciò il paziente è incentivato a chiamare in causa soltanto la struttura sanitaria, contro la quale potrà giovarsi di una presunzione di colpa, oltre che di un termine più lungo di prescrizione.
È doveroso precisare che la tutela dei diritti del malato resta piena ed integrale, perché non viene in alcun modo ritoccata al ribasso la responsabilità delle Strutture sanitarie o socio-sanitarie.
LE POLIZZE ASSICURATIVE
Venendo alle vere e proprie polizze assicurative – argomento tanto atteso dagli operatori del settore – non si sono però avute indicazioni formali fino allo scorso Febbraio, quando l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni ha dato via libera definitiva al regolamento Ministeriale che stabilisce i requisiti minimi delle polizze delle strutture sanitarie, sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie.
Analizzando gli articoli più importanti di questa bozza dal punto di vista assicurativo, possiamo evidenziare schematicamente quanto segue:
- L’articolo 4 interviene sui massimali minimi di garanzia delle polizze suddividendole per diverse classi di rischio, passando da una cifra non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro (ad esempio per ambulatori e laboratori) fino ad € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
- L’articolo 5 riguarda invece l’efficacia temporale della polizza: la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made” (il sinistro insorge nel momento in cui arriva la richiesta di risarcimento) e si riferisce a fatti verificatisi nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
- Il termine entro il quale le strutture dovranno adeguare le misure organizzative e finanziarie è fissato in 24 mesi dalla Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed anche le Compagnie Assicurative avranno 24 mesi di tempo per adeguare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto.
IN CONCLUSIONE
Per concludere definitivamente l’iter si dovrà ancora attendere il parere consultivo del Consiglio di Stato per avere la piena attuazione che però – come è ragionevole immaginarsi – non potrà non tener conto del fatto che si tratti di un testo che ha già conosciuto un robusto e lunghissimo lavorio di aggiustamento progressivo, prima di giungere alla tanto agognata intesa in conferenza.
PCA SpA forte della sua esperienza nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, garantisce una consulenza a 360 gradi sul tema MedMal ai propri clienti: dalle fasi preliminari di risk assesment, ai servizi post-vendita di gestione del sinistro, passando per la fase di piazzamento della polizza tramite un primario mercato assicurativo di riferimento. La nostra presenza in tale campo viene garantita da un team di esperti dedicato, con il quale ci si può costantemente interfacciare per valutare la miglior soluzione reperibile su un mercato assicurativo in costante mutamento ed evoluzione.
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Grazie per l’attenzione e la lettura!