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Vendita di merci e assicurazione: le novità degli Incoterms 2020

Incoterms 2020 - PCA Consultative Broker
Incoterms 2020 - PCA Consultative Broker

Il commercio è un’attività che accompagna l’umanità sin dalle sue origini. È tanto insita nella natura sociale dell’uomo, quanto portatrice di rischi, incognite, imprevisti. Come affrontare, tutelare, promuovere… in una parola: come “assicurare” la vendita di merci?

La storia trentennale di PCA dimostra anche come sia fondamentale lo studio continuo delle regolamentazioni, le leggi, le norme, che governano il commercio – ancora di più l’evoluzione di queste norme. Ecco perché questa volta pubblichiamo la sintesi di una delle nostre ricerche, firmata dal nostro Luca Bonetti – (Marine Account della “next generation” dei giovani employees di PCA ma già con solida preparazione) e dedicata all’aggiornamento 2020 degli “Incoterms”.

LE REGOLE DEL COMMERCIO

Si dice che l’assicurazione sia nata “nel mare”. In epoca antica, infatti, si doveva cercare di governare i complessi ed imprevedibili rischi del trasporto delle merci per l’ardita via marittima.

Oggi le cose sono fortunatamente molto migliorate, grazie al progresso tecnologico, alla professionalità degli operatori e all’integrazione globale. Tuttavia è per quella stessa ragione che è stato sempre importante, nella prassi degli scambi commerciali internazionali, individuare chiaramente su quale parte, tra venditore e compratore, ricadessero certi obblighi, spese e rischi per ogni bene che viene trasportato, non solo per via marittima.

È per questo motivo che si sono affermati nel corso del tempo quegli accordi contrattuali denominati “termini di resa”. Questi accordi sono stati standardizzati grazie all’opera della Camera di Commercio Internazionale, che ha elaborato, già nel 1935, le prime “Regole Internazionali per l’Interpretazione dei Termini Commerciali”, note come Incoterms. Queste regole sono state oggetto di numerose riedizioni, e proprio nel 2020 è stata pubblicata la loro nuova versione, che sostituisce quella precedente del 2010.

INCOTERMS

Gli Incoterms sono finalizzati a regolare, tramite il ricorso a clausole standard universalmente note, i rapporti tra venditore e compratore in un contratto di vendita, per quanto concerne gli obblighi di consegna, l’organizzazione e le spese del trasporto, e ultima, ma non certo per importanza, anche l’assicurazione dei beni.

Si tratta di undici clausole, denominate tramite pratiche “sigle” di tre lettere, che sono esposte in ordine crescente a seconda degli obblighi che impongono al venditore.

I termini Incoterms sono suddivisibili inoltre in due gruppi principali: quelli specifici per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne (4 termini tra cui i “famosi” FOB e CIF), e quelli dedicati a ogni genere di trasporto, compreso quello stradale e multimodale (7 termini).

È quindi importante per le aziende che vendono o comprano beni fare attenzione a quali obblighi si assumono quando richiamano nei contratti alcune di queste sigle.

LE NOVITA’ 2020

Le novità del 2020 sono rivolte ad apportare alcune innovazioni rispetto alla precedente versione del 2010, ma si può notare una certa continuità che sicuramente sarà apprezzata dagli operatori del commercio e della logistica.

Le principali novità sono le seguenti:

  • Rimane confermato il numero di 11 clausole, tuttavia viene cambiato il nome del vecchio termine DAT (“delivered at terminal”) in DPU (“delivered at place unloaded”). La modifica è per maggiore chiarimento, poiché già nei termini 2010 si usava precisare che il luogo di destinazione nel termine DAT non doveva essere necessariamente un terminal, ma anche un piazzale, banchina, magazzino; inoltre si comprende ora anche lo scarico dal mezzo tra le attività che incombono sul venditore.
  • Sono individuati in maniera più immediata i costi a carico di entrambe le parti, negli articoli A9 e B9 di ogni clausola;
  • Nei termini dedicati al trasporto con ogni mezzo, e in particolare FCA, DAP, DPU, DDP, si comprende esplicitamente la possibilità che il mezzo di trasporto utilizzato non sia necessariamente quello di un terzo vettore (come si dava per scontato nel 2010) ma possa essere anche un mezzo proprio dell’azienda venditrice o compratrice (ad esempio i propri autocarri o furgoni).

 

…E RIGUARDO ALL’ASSICURAZIONE?

Vi è una modifica anche su questo aspetto. Anzitutto bisogna segnalare che solo alcuni termini Incoterms (CIP e CIF) fanno riferimento agli obblighi assicurativi, attribuendoli a una delle parti, ma ciò non vuol dire che quando si applicano gli altri termini non sia opportuno che la parte su cui incombe il rischio del trasporto provveda ad assicurare le merci nel proprio interesse. Spesso le coperture offerte dal vettore terrestre e marittimo sono solo assicurazioni di responsabilità, soggette a limiti legali e di convenzioni internazionali, ed è quindi sempre consigliabile per un’azienda assicurare le proprie merci durante il trasporto.

La novità del 2020 risiede in questo. Nei termini del 2010 si prevedeva che l’obbligo di assicurazione incombente sul venditore fosse assolto mediante la stipulazione di una polizza a termini delle “Institute Cargo Clauses C”, cioè una copertura “minima”, che copre un numero di “rischi identificati”. Ora viene introdotta una differenziazione: nel termine CIF continua ad essere sufficiente la copertura “ICC (C)”, salvo diverso accordo, ma nel termine CIP è ora espressamente richiesta al venditore un’assicurazione a termini delle Institute Cargo Clauses (A), cioè la copertura “massima”, che copre in termini di “all risks” salvo esclusioni, o comunque clausole analoghe che siano appropriate al mezzo di trasporto utilizzato.

Si tratta di un segnale positivo verso una maggiore copertura dei rischi nei trasporti internazionali.

Resta sempre importante verificare quali obblighi assicurativi ci si assume verso i propri clienti o fornitori, per non incorrere in rischi indesiderati!

 

PCA supporta il proprio Cliente nella protezione delle sue molteplici attività di trasporto merci, tramite un approfondito checkup ed una consulenza analitica, che consente di raggiungere una corretta consapevolezza.

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